lunedì 23 gennaio 2023
Fiscale, Novità
L’Agenzia Entrate-Riscossione ha reso noto, in aggiunta alle FAQ, le informazioni relative alla definizione agevolata (Rottamazione-quater), prevista dalla Legge di bilancio 2023,
La Definizione agevolata riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra l’1/01/2000 e il 30/06/2022 inclusi quelli: ▪ contenuti in cartelle non ancora notificate;
CARICHI AFFIDATI DALLE CASSE/ENTI PREVIDENZIALI DI DIRITTO PRIVATO: rientrano nella Definizione agevolata nel caso in cui l’ente, entro il 31/01/2023, provveda a:
L’importo dovuto a titolo di Definizione agevolata può pagarsi:
Le restanti 16 rate andranno saldate il
La 1° e la 2° rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata mentre le restanti rate saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dall’1/08/2023.
INEFFICACIA DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA: in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 gg, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di “Rottamazione-ter” indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.
La legge prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni. Alla stessa data (31 luglio 2023), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate. In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.
A seguito della presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti "definibili”) della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):
Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti "definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Dopo l’adesione alla Definizione agevolata, l’AE-R invia al contribuente, entro il 30/06/23, una “Comunicazione” di:
Per pagare sono disponibili i seguenti canali:
COSA SUCCEDE SE NON PAGO UNA RATA O PAGO IN RITARDO?
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.