Fiscale

lunedì 23 gennaio 2023

Fiscale, Novità

ROTTAMAZIONE CARTELLE COME FARE IN SINTESI

NELL'INTENTO DI FAVORIRE LA COMPRENSIONE DELLA MANOVRA IN OGGETTO, L'AGENZIA DELLE ENTRATE HA RESO NOTO LE NECESSARIE INFORMAZIONI CHE SI VANNO AD AGGIUNGERE ALLE FAQ.

L’Agenzia Entrate-Riscossione ha reso noto, in aggiunta alle FAQ, le informazioni relative alla definizione agevolata (Rottamazione-quater), prevista dalla Legge di bilancio 2023,

  • dei carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1/01/2000 al 30/06/2022
  • che consente al contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

La Definizione agevolata riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra l’1/01/2000 e il 30/06/2022 inclusi quelli: ▪ contenuti in cartelle non ancora notificate;

  •  interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
  •  già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta dalla misura agevolativa per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.

CARICHI AFFIDATI DALLE CASSE/ENTI PREVIDENZIALI DI DIRITTO PRIVATO: rientrano nella Definizione agevolata nel caso in cui l’ente, entro il 31/01/2023, provveda a:

  • adottare uno specifico provvedimento;
  •  trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad AE-R;
  • pubblicarlo sul proprio sito internet.

L’importo dovuto a titolo di Definizione agevolata può pagarsi:

  •  in un’unica soluzione, entro il 31/07/2023;
  • oppure, in un numero massimo di 18 rate consecutive, di cui le prime 2 con scadenza il 31/07 e il 30/11/2023.

Le restanti 16 rate andranno saldate il

  • 28/02, il 31/05
  • il 31/07
  • e il 30/11 di ciascun anno a decorrere dal 2024.

La 1° e la 2° rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata mentre le restanti rate saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dall’1/08/2023.

INEFFICACIA DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA: in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 gg, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di “Rottamazione-ter” indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.

La legge prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni. Alla stessa data (31 luglio 2023), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate. In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.

A seguito della presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti "definibili”) della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):

  • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
  • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.

Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti "definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Dopo l’adesione alla Definizione agevolata, l’AE-R invia al contribuente, entro il 30/06/23, una “Comunicazione” di:

  • accoglimento della domanda contenente:
  • l’ammontare complessivo delle somme dovute;
  •  la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione indicata in fase di presentazione della domanda;
  • i moduli di pagamento precompilati;
  •  le informazioni per richiedere la domiciliazione dei pagamenti sul proprio c/c;
  •  eventuale diniego, con l’evidenza dei motivi di non accoglimento della richiesta.

Per pagare sono disponibili i seguenti canali:

  •  Sito istituzionale;
  • App EquiClick;
  • Domiciliazione sul conto corrente;
  • Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di: ▪
    • sportelli bancari; ▪
    • uffici postali;
    • home banking;
    •  ricevitorie e tabaccai;
    • sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
    • Postamat;
    • Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.

COSA SUCCEDE SE NON PAGO UNA RATA O PAGO IN RITARDO?

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

 

Chiamaci per una consulenza al 0382 309826 (r.a.)