Fiscale

lunedì 6 marzo 2023

Fiscale, Incentivi

BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE 75% FINO AL 2025

La legge di Bilancio per il 2023 proroga al 31 dicembre 2025 «bonus barriere 75%» che prevede un’agevolazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche

La prima volta che è apparsa questa agevolazione risale alla legge di Bilancio per il 2022. La normativa facilita le decisioni condominiali in quanto prevede che «Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui al comma 1, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio».

Il bonus barriere 75% consiste di un potenziamento dell’ordinaria detrazione che riduce l’imposta lorda fino a concorrenza del suo ammontare strettamente inerente le spese sostenute per l’abbattimento delle barriere. Sebbene si tratti di un’agevolazione inserita nel corpo normativo che disciplina il superbonus 110%, tale beneficio si presenta autonomo e scollegato da esso non dovendosi necessariamente eseguire interventi cd trainanti per poterne beneficiare.

L’agevolazione riguarda sia i soggetti IRPEF che i soggetti IRES e in particolare è rivolta:

  • alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • alle società semplici;
  • alle associazioni tra professionisti;
  • ai soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

In analogia a quanto chiarito in riferimento alle altre agevolazioni previste per interventi di recupero edilizio, il bonus compete anche ai detentori degli immobili a condizione che:

  • sostengano le spese relative agli interventi (per la cui esecuzione è comunque richiesto il consenso del proprietario);
  • gli immobili oggetto degli interventi siano detenuti in base ad un contratto di locazione regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese.

Dal punto di vista oggettivo, l’agevolazione spetta con riferimento agli edifici già esistenti, sulla base delle risultanze catastali oppure della richiesta di accatastamento. Sarebbero esclusi dal beneficio della detrazione i fabbricati in corso di costruzione iscritti in catasto con l’attribuzione della categoria F3.

La detrazione del 75% spetta a condizione che gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche rispettino i requisiti previsti dal DM 14 giugno 89, n. 236. Si tratta di lavori che rispondono a determinate caratteristiche aventi ad oggetto:

  • ascensori e montacarichi;
  • la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità.

Nel bonus si fanno rientrare anche gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

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