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martedì 4 giugno 2024

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CONSERVAZIONE DEGLI SCONTRINI DELLA FARMACIA PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI: COSA BISOGNA SAPERE

La gestione della documentazione fiscale può essere un compito complesso e impegnativo, soprattutto quando si tratta di detrazioni e deduzioni relative alle spese sanitarie. Una domanda comune tra i contribuenti italiani riguarda la necessità di conservare gli scontrini della farmacia per la dichiarazione dei redditi tramite il modello 730 precompilato. 

La normativa fiscale italiana prevede specifiche regole e condizioni per la conservazione di tali documenti, che è importante conoscere per evitare problemi con l'Agenzia delle Entrate. In questo articolo approfondiremo le disposizioni normative, analizzando le varie situazioni in cui si potrebbe trovare un contribuente.

La Dichiarazione Precompilata: Un Introdotto

Il modello 730 precompilato è un servizio offerto dall'Agenzia delle Entrate che permette ai contribuenti di presentare la dichiarazione dei redditi con i dati fiscali già inseriti dall'Agenzia stessa. Questi dati includono, tra l'altro, le spese sanitarie comunicate dalle farmacie e da altri operatori del settore sanitario tramite il Sistema Tessera Sanitaria. Questo sistema mira a semplificare il processo di dichiarazione, riducendo il rischio di errori e garantendo una maggiore trasparenza.

Conservazione della Documentazione: Regole Generali

Per comprendere quando e come conservare gli scontrini della farmacia, è essenziale fare riferimento alle normative vigenti:


  1. Durata della Conservazione:


    • La documentazione fiscale, inclusi i modelli 730 e i relativi supporti documentali, deve essere conservata fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Questo significa che, ad esempio, per una dichiarazione presentata nel 2023, i documenti devono essere conservati fino al 31 dicembre 2028.

    • In caso di deduzioni o detrazioni ripartite in più rate, il termine di conservazione decorre dall’anno in cui è stata presentata la dichiarazione in cui è esposta l’ultima rata.


  2. Documenti Elettronici:


    • I documenti elettronici devono essere conservati in conformità con le disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e i relativi decreti attuativi. Questo include l’adozione di misure di sicurezza adeguate, come la cifratura, soprattutto per i documenti contenenti dati personali sensibili.


Dichiarazione Precompilata Senza Modifiche

Quando il contribuente decide di presentare la dichiarazione precompilata senza apportare modifiche, si applicano le seguenti regole:


  • Esibizione e Conservazione della Documentazione:


    • Il contribuente non è tenuto a esibire al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al professionista abilitato la documentazione relativa agli oneri deducibili e detraibili comunicati all'Agenzia delle Entrate da soggetti terzi. Questo include le spese sanitarie documentate dagli scontrini della farmacia.

    • Il CAF o il professionista abilitato non è tenuto a conservare la documentazione di tali oneri. Tuttavia, il contribuente deve rilasciare una dichiarazione che attesta di aver presentato la dichiarazione precompilata senza modifiche.


  • Condizioni Soggettive:


    • Resta fermo che il contribuente è tenuto a esibire la documentazione che attesta le condizioni soggettive per ottenere le detrazioni, deduzioni e agevolazioni. Questo include, ad esempio, certificati medici che giustificano la necessità di determinate cure o spese sanitarie.


Dichiarazione Precompilata con Modifiche

Nel caso in cui il contribuente apporti modifiche alla dichiarazione precompilata, le regole per la conservazione della documentazione cambiano:


  • Esibizione e Conservazione degli Scontrini:


    • Il CAF o il professionista abilitato deve conservare tutta la documentazione relativa agli oneri deducibili e detraibili, inclusi gli scontrini della farmacia. Questo vale anche per le spese sanitarie già comunicate dai soggetti terzi, se il contribuente apporta modifiche.

    • Il contribuente può esibire un prospetto dettagliato delle spese sanitarie, disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria, insieme a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Questa dichiarazione deve attestare che il prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.


  • Difformità nelle Spese Sanitarie:


    • Se vi è una difformità tra la documentazione esibita dal contribuente e le spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, il CAF o il professionista è tenuto a modificare l’importo delle spese sanitarie e a conservare i documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata o il cui importo è stato modificato.

    • In questo caso, il CAF o il professionista deve anche conservare il prospetto dettagliato delle spese sanitarie, insieme alla dichiarazione sostitutiva del contribuente.


 

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