CHI PUÒ DETRARRE E COME FUNZIONA IL CASO DEL COMPROPRIETARIO MINORITARIO
Nel 2026 il bonus ristrutturazioni torna al regime ordinario, ma nella pratica continuano a emergere casi che richiedono un’attenta interpretazione delle norme, soprattutto quando proprietà dell’immobile e sostenimento delle spese non coincidono perfettamente. Una delle situazioni più frequenti riguarda le coppie conviventi non sposate che acquistano casa con quote diverse e affidano i lavori a uno solo dei due.
Si immagini una coppia in cui la convivente acquista l’80% dell’immobile destinato a prima casa, mentre il compagno detiene il restante 20%, configurando per lui una seconda abitazione. Se nel 2026 i lavori di ristrutturazione vengono sostenuti interamente dal comproprietario “minoritario”, è lecito chiedersi se possa beneficiare dell’intera detrazione fiscale.
La risposta è positiva. L’articolo 16-bis del TUIR riconosce infatti il diritto alla detrazione non solo ai proprietari, ma anche a chi detiene diritti reali sull’immobile, purché sostenga effettivamente la spesa e risulti correttamente indicato nella documentazione fiscale. In questo caso, il comproprietario al 20% non agisce come semplice convivente, ma come soggetto titolato, pienamente legittimato a fruire dell’agevolazione.
Un aspetto centrale è che la normativa non impone una proporzione tra quota di proprietà e quota di spesa detraibile. Ciò significa che chi sostiene interamente il costo può portare in detrazione l’intero importo, a condizione che fatture e bonifici siano coerenti e dimostrino chiaramente chi ha sostenuto l’onere economico.
ALIQUOTA, LIMITI E ACCORGIMENTI OPERATIVI
Per quanto riguarda l’aliquota, nel 2026 il bonus ristrutturazioni prevede una detrazione del 50% per interventi su abitazioni principali, entro il limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, mentre per le seconde case l’aliquota risulta ridotta. Tuttavia, la prassi più recente valorizza la destinazione dell’immobile a dimora abituale del nucleo, più che la posizione soggettiva dei singoli proprietari. Se quindi, al termine dei lavori, l’immobile diventa abitazione principale della coppia, anche il comproprietario minoritario può beneficiare dell’aliquota piena.
Dal punto di vista operativo, il soggetto che sostiene la spesa potrà detrarre il 50% dell’importo, ripartito in dieci rate annuali di pari importo, senza dover limitare il beneficio alla propria quota del 20%.
Fondamentale è però la corretta gestione documentale. Le fatture devono essere intestate al soggetto che sostiene i costi, i pagamenti devono avvenire tramite bonifico parlante con indicazione dei dati fiscali richiesti, e occorre evitare incoerenze tra intestatario delle fatture e titolare dei bonifici. Inoltre, è opportuno dimostrare la destinazione dell’immobile ad abitazione principale, attraverso residenza anagrafica e dimora abituale.
In alternativa, per maggiore semplicità, è possibile ripartire le spese tra i comproprietari in base alle quote, ma anche la concentrazione totale su un solo soggetto è perfettamente legittima, purché gestita correttamente.
In sintesi, il comproprietario “minoritario” che sostiene integralmente i lavori nel 2026 può beneficiare del bonus ristrutturazioni al 50% sull’intero importo, fino a 96.000 euro, anche senza una corrispondenza con la propria quota di proprietà. La chiave resta una sola: coerenza tra sostanza economica e documentazione fiscale.
In un contesto normativo in continua evoluzione, cogliere correttamente le opportunità offerte dal bonus ristrutturazioni 2026 può fare una differenza concreta in termini di risparmio fiscale. Anche situazioni apparentemente “atipiche”, come quella del comproprietario minoritario che sostiene integralmente le spese, possono trasformarsi in leve di ottimizzazione se gestite con rigore. Affidarsi a un’impostazione corretta fin dall’inizio, sia sotto il profilo documentale sia interpretativo, è quindi fondamentale per massimizzare il beneficio ed evitare criticità future.